Il garante sanziona Bolzano per il monitoraggio non autorizzato
Si legge dal provvedimento …..
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
rileva l’illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Bolzano per violazione degli artt. 5, 6, 9, 88 e 35 del Regolamento, nonché 113 e 114 del Codice nei termini di cui in motivazione e dichiara ai sensi dell’art. 2-decies del Codice l’inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali, salvo quanto previsto dall’art. 160-bis del Codice;
ORDINA
al Comune di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Bolzano, Piazza Municipio, 5, C.F. 00389240219, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 5, del Regolamento e 166, comma 2, del Codice, di pagare la somma di euro 84.000,00 (ottantaquattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione; si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
Leggi tutta la documentazione del caso: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9669974