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Incremento trattamento accessorio (no dirigenziale)

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso una nota della Ragioneria Generale dello Stato, ha fornito le indicazioni attuative sull’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025 (convertito con modifiche dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025). Il provvedimento riguarda l’integrazione del trattamento accessorio per il personale non dirigente di Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane, con l’obiettivo di rendere più omogenea la retribuzione accessoria a livello nazionale.

Il meccanismo si applica esclusivamente agli enti che, nel 2023, hanno registrato una quota della componente stabile del Fondo risorse decentrate – comprensiva delle somme destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione – inferiore al 48% rispetto alla spesa complessiva per gli stipendi tabellari. Questi enti potranno aumentare la componente stabile del Fondo a partire dal 2025.

I requisiti essenziali per usufruire dell’aumento sono:

  1. Sostenibilità finanziaria: deve essere rispettata la disciplina prevista dall’articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, che definisce soglie massime di spesa per il personale, differenziate a seconda della tipologia di ente (Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane) e stabilite con decreti attuativi tra il 2019 e il 2022.

  2. Equilibrio di bilancio pluriennale: il rafforzamento del Fondo non deve compromettere la tenuta economica dell’ente, come certificato dagli organi di revisione contabile.

L’ampliamento della dotazione finanziaria del Fondo non deve quindi comportare un superamento dei limiti previsti né pregiudicare la stabilità dei conti pubblici locali.

Rimangono esclusi dalla possibilità di incremento del Fondo:

  • Gli altri soggetti individuati dall’articolo 2 del Testo unico degli enti locali (TUEL);

  • Gli enti strumentali delle Regioni e degli enti locali;

Per le Unioni di Comuni, è ammessa una valutazione caso per caso, alla luce di orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Il documento del MEF definisce con precisione il metodo per calcolare il tetto massimo delle risorse incrementali da destinare al Fondo che ha come punto di partenza la spesa effettiva sostenuta per gli stipendi tabellari del personale nel 2023.

Una volta determinato il totale della spesa per gli stipendi, si calcola il 48% di tale importo: questa cifra rappresenta il valore massimo che il Fondo (maggiorato della spesa per incarichi di Elevata Qualificazione) può raggiungere. La differenza tra questo valore massimo e l’attuale ammontare della componente stabile del Fondo (certificato dagli organi di revisione) indica il margine di incremento possibile.

L’intervento normativo mira a colmare i divari tra enti locali nella valorizzazione del personale, offrendo ai soggetti finanziariamente virtuosi la possibilità di rafforzare il trattamento accessorio per i dipendenti non dirigenti.

Documento completo pubblicato sul portale ANCI