Legge di bilancio 2025, ANCI ha redatto la prima nota di lettura

Nella seduta del 28/12/2024 il Senato della Repubblica ha approvato la versione definitiva della Legge di bilancio 2025 dello Stato.

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha redatto la nota sintetica contenente le principali disposizioni di interesse di Comuni e Città metropolitane in ordine di articolato contenute nella richiamata legge di bilancio 2025:

link a NOTA SINTETICA PRINCIPALI CONTENUTI LEGGE DI BILANCIO 2025

Di seguito se ne riassume il contenuto per la parte di interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni:

  • Ulteriori restrizioni di parte corrente – Comuni –

Tagli (commi 788-790) che per gli anni 2025-2029 hanno la forma di accantonamento di parte corrente non spendibile, che potrà essere utilizzato l’anno successivo per il finanziamento di investimenti. Per i comuni, province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della Sardegna il contributo è calcolato in proporzione alla spesa corrente al netto di alcune componenti e stabilito con decreto ed il riparto avviene anche in proporzione alla spesa corrente al netto di alcune componenti; è richiesta un’intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ma decorsi venti giorni il decreto è comunque adottato.

  • Modifiche al saldo di bilancio e strumenti controllo

Il comma 785 dispone modifiche alla nozione di pareggio di bilancio (co.821 lella legge 145/2018), indicando dal 2025 l’obbligo di rispetto di un “saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio” (voce W2 dell’attuale prospetto degli equilibri annuali). Tale nozione, più restrittiva di quella finora considerata è tuttavia controllata a livello di singolo comparto.

  • Fondo affidamento minori

Contributo di parte corrente a sostegno delle spese dei Comuni per l’affidamento per sentenza di minori e famiglie in condizioni di fragilità (art. 1 commi 759-765). Il contributo è pari a 100 milioni annui nel triennio 2025-27 e viene ripartito annualmente entro il 31 marzo, sulla base di un decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il MEF.

  • Incremento Fondo di solidarietà comunale

Aumento (Art.1, commi 753-758) della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per 56 mln. incrementali annui dal 2025 al 2030, che permetterà di contenere il “taglio perequativo” subito da quasi 4mila Comuni delle Regioni a statuto ordinario, a fronte degli incrementi di risorse previsti a favore dei Comuni meno dotati secondo gli attuali criteri perequativi.

  • Incremento Fondo TPL

Incremento di 120 mln. previsto per il Fondo TPL (Art. 1, commi 730-736) beneficerà in quota parte gli enti locali che esercitano le funzioni di trasporto pubblico locale.

  • Riduzioni di contributi ai Comuni

Azzeramento (Art.1, commi 784-811) di numerose linee di contribuzione, in particolare quelle rivolte ai Comuni fino a 1.000 ab. (art.30, co. 14-bis, dl 34/2019), l’obbligo di finanziamento da parte delle Regioni (co. 134, l. 145/2018, le “piccole opere” per gli anni successivi al PNRR, e il fondo a sostegno della progettazione gestito dal MIT.

  • Abrogazione riduzione del 25% del turn over del personale (Art.1, commi 822-845)

Abrogazione della disposizione che prevedeva per l’anno 2025 una riduzione del 25% del turn over per gli enti territoriali con più di venti dipendenti in servizio.

  • Welfare contrattuale (Art. 1, commi 124-127)

Assogettamento al limite dei trattamenti economici accessori di cui all’art. 23, comma 2, del DL n. 75/2017 delle risorse destinate, nell’ambito della contrattazione integrativa, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.

  • Mobilità di personale (Art. 1, commi 124-127)

Per gli enti che determinano la propria capacità assunzionale ancora in base alla regola del turn-over, come per le Unioni di Comuni, viene disposto il superamento della c.d. neutralità finanziaria: per le procedure di mobilità attivate a partire dall’entrata in vigore della legge di bilancio le mobilità in uscita libereranno capacità assunzionale, mentre le mobilità in entrata saranno effettuate a valere sulla capacità assunzionale.

  • Modifiche al Canone Unico Patrimoniale (Art. 1, commi 755-758)

Modifiche alla disciplina del Canone unico patrimoniale di cui di cui ai commi 816 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019.

  • Potenziamento riscossione degli enti locali (Art. 1, comma 779)

Per maggiore gettito accertato e riscosso si deve intendere l’ammontare complessivamente incassato a seguito dell’attività di recupero tributario posta in essere dal Comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all’adempimento spontaneo del contribuente, cioè il versamento IMU e TARI effettuato dal contribuente. Ai fini del calcolo dell’incentivazione ammissibile devono essere pertanto computate tutte le entrate effettivamente incassate nell’anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato, che in assenza dell’attività di recupero tributario comunale non ci sarebbero state. Tale chiarimento ha la natura di interpretazione autentica del comma 1091 e permette di superare difformi interpretazioni di alcune sezioni regionali della Corte dei Conti.

  • Incremento contributo riservato ai Comuni per richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana (Art.1, commi 636-641)

I Comuni possono incrementare il contributo amministrativo richiesto per il riconoscimento della cittadinanza italiana fino all’importo di 600 euro per ciascun richiedente maggiorenne.

  • Addizionale comunale diritti di imbarco (Art. 1, commi 744-745)

A decorrere dal 1° aprile 2025, l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sia incrementata di 0,50 centesimi di euro per passeggero imbarcato su voli verso destinazioni extra-Ue.

  • Sostegno economico Comuni in dissesto sotto ai 1000 abitanti (Art. 1, commi 775-778)

Ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, è attribuita un’anticipazione fino all’importo massimo annuo di 25 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi.

  • Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali Comuni fino a 3000 abitanti (Art. 1, commi 769-771)

Istituzione di un fondo di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 al fine di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l’offerta di servizi sociali da parte dei piccoli Comuni in difficoltà finanziaria.

  • Fondo destinato ai Comuni per il contrasto povertà alimentare a scuola (Art. 1, commi 105-106)

Istituzione di un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2027 per il contrasto della povertà alimentare a scuola.

  • Fondo morosità incolpevole (Art. 1, commi 117-119)

Rifinanziamento del Fondo per la morosità incolpevole di 10 milioni per il 2025 e di 20 milioni per il 2026.

  • Fondo attività per minori in rieducazione (Art. 1, commi 766-768)

Istituzione di un fondo per potenziare le attività a favore dei minori coinvolti in percorsi di rieducazione, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per il 2025, 1 milione per il 2026 e 2 milioni per il 2027

  • Fondi in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale, socio-sanitaria assistenziale (Art. 1, comma 898 e 890)

Istituzionedi  un fondo di parte corrente con una dotazione di 31.967.000 per l’anno 2025, di 38.700.000 euro per l’anno 2026 e di 31.380.000 euro per l’anno 2027, finalizzato all’attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale, socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, sport e cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, nonché di recupero e conservazione del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché all’attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità, e di riqualificazione ambientale.

  • Istituzione fondo sostegno attività educative (Art. 1, commi 213-216)

Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali a bambine/i e adolescenti, con una dotazione complessiva di 10,5 mln di euro per il triennio 2025-2027: 3 milioni per il 2025, 3,5 per il 2026 e 4 per il 2027.

  • Misure per il supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (Art. 1, commi 209 – 210 – 211 – 212)

Dal 2025 l’importo percepito come assegno unico universale, ai fini della richiesta del bonus per gli asili nido, non sarà più incluso nel calcolo dell’ISEE.

  • Incremento del fondo per la legalità (Art. 1, comma 772)

Incremento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori al fine di consentire agli enti locali di incrementare l’adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subìto episodi di intimidazione connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.