Principi Contabili – Aggiornamento ARCONET

Nella riunione della Commissione ARCONET del 17/07/2024 è stato approvato l’ultimo aggiornamento dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 con significative modifiche, in particolare agli Allegati 4/1 e 4/2 che sono stati adeguati al nuovo quadro normativo introdotto dal D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).
Le principali novità riguardano la PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI (Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011) e la MODIFICA DELLA MODALITA’ DI REGISTRAZIONE CONTABILE DELLE SPESE PER I LAVORI PUBBLICI (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011).

La Commissione, accogliendo quanto rappresentato e sentiti i rappresentanti degli enti territoriali, ha deciso di prevedere la vigenza degli aggiornamenti relativi:
– allo schema di bilancio di previsione a decorrere dal bilancio di previsione 2026-2028;
– al prospetto degli equilibri nel rendiconto a decorrere dal rendiconto 2025;
– all’inserimento del programma 11 nella missione 12 nel rendiconto a decorrere dal rendiconto 2026.

Si riportano integralmente, in quanto di particolare rilevanza, i nuovi paragrafi 5.3.14 “La registrazione contabile delle spese per la realizzazione di lavori pubblici” e 5.4.9 La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate:

5.3.14 “La registrazione contabile delle spese per la realizzazione di lavori pubblici

La spesa per la realizzazione di lavori pubblici è registrata seguendo le modalità di seguito indicate.
I lavori da realizzare in amministrazione diretta sono iscritti in bilancio senza che sia richiesto il previo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici. Le relative spese, comprese quelle riguardanti la progettazione interna, sono registrate in bilancio imputandole al Titolo I o al Titolo II della spesa, secondo la natura economica delle stesse.
La capitalizzazione di tali spese non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria. È effettuata solo attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale.
Anche i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 36 del 2023, da realizzare mediante affidamenti a terzi, sono iscritti nel titolo II della spesa del bilancio di previsione senza che sia richiesto il previo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici.
L’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, di importo pari o superiore alla soglia di 150.000 euro, consente l’iscrizione nel titolo II della spesa del bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l’ammontare complessivo della spesa da realizzare attraverso l’affidamento a terzi, nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata.
Le spese per la progettazione riguardante i lavori realizzati attraverso affidamenti esterni sono imputate agli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento dei lavori, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna, in attuazione dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, che prevede “Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.”
La spesa riguardante la progettazione effettuata prima dell’inserimento nel bilancio dello stanziamento riguardante l’opera cui la progettazione si riferisce è registrata con il codice U.2.02.03.05.001 “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti” del modulo finanziario del piano dei conti integrato previsto dall’allegato 6 al presente decreto.
Affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell’ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l’investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento.
In ogni caso, gli stipendi del personale dell’ente incaricato della programmazione e della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente).
Nei casi in cui la copertura delle spese per la realizzazione di lavori pubblici imputate al titolo II del bilancio risulti costituita da entrate esigibili nel medesimo esercizio in cui sono esigibili le spese correlate, nel bilancio di previsione gli stanziamenti di entrata e di spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli esercizi di esigibilità.
Nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili anticipatamente rispetto all’esigibilità delle spese correlate, nel bilancio di previsione è iscritto il fondo pluriennale vincolato di spesa.Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell’avvio del procedimento di spesa individuato dalla decisione di contrarre di cui all’articolo 17, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023 e, per gli enti locali, di cui all’art. 192 del TUEL, e sono via via impegnati a seguito della stipula dei contratti concernenti le fasi di progettazione o la realizzazione dell’intervento. Nei casi in cui l’avvio del procedimento di spesa comporta direttamente il perfezionamento dell’obbligazione giuridica, ad esempio nei casi di affidamento diretto di cui all’art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36 del 2023, gli stanziamenti di spesa sono immediatamente impegnati sulla base della decisione di contrarre, o atto equivalente di cui all’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 e, per gli enti locali, di cui all’art. 192 del TUEL.
Nei casi di esecuzione anticipata di cui all’art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 36 del 2023, l’impegno è registrato a seguito dell’aggiudicazione.
I principi contabili riguardanti la registrazione contabile dei lavori pubblici si applicano anche alle ipotesi di ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, con le seguenti precisazioni:
a) la firma della convenzione o dell’accordo riguardante il ricorso ad una centrale di committenza per l’aggiudicazione di appalti, la stipula e l’esecuzione di contratti per conto di un’altra amministrazione o ente determinano la formazione di obbligazioni giuridiche tra le parti, a seguito delle quali l’amministrazione o ente destinatario dell’opera registra gli impegni di spesa concernenti il compenso a favore della centrale di committenza e gli eventuali rimborsi previsti contrattualmente e prenota le spese riguardanti la realizzazione dell’opera;
b) a seguito della formale attivazione delle procedure di affidamento dell’opera da parte della centrale di committenza, nei casi previsti dai principi contabili, l’amministrazione o ente destinatario dell’opera può conservare il fondo pluriennale vincolato stanziato in bilancio;
c) a seguito della stipula del contratto di appalto da parte della centrale di committenza per conto dell’amministrazione o ente destinatario della stessa sono registrati gli impegni riguardanti le relative spese, imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria. Nel caso di accordi quadro, gli impegni sono registrati in occasione della stipula dei singoli contratti attuativi dell’accordo con imputazione agli esercizi in cui la spesa è esigibile.”;

5.4.9 La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate

Alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione degli investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l’affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;
b) l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici;
c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale dei lavori pubblici, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l’acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l’abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l’accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici servizi e per analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione dell’intervento da parte della controparte contrattuale;
d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
Negli esercizi successivi all’aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell’opera. Pertanto, dopo l’aggiudicazione delle procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l’intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate:
– nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti il progetto di fattibilità tecnica ed economica o il progetto esecutivo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;
– nell’esercizio in cui è stato verificato il progetto di fattibilità tecnica ed economica o il progetto esecutivo destinato ad essere posto a base della gara concernente l’esecuzione dell’intervento;
– nell’esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento della progettazione esecutiva;
– nell’esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata.
Nel rendiconto dell’esercizio in cui non risulta realizzata l’attività attesa nell’esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo;
e) entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l’esecuzione dell’intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell’avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Per procedura formalmente attivata si intende:
a. la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;
b. la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 81, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, cui ha fatto seguito la trasmissione dell’invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall’articolo 89 del medesimo d.lgs. n. 36 del 2023.;
c. la trasmissione agli operatori economici selezionati dell’invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto dall’articolo 76 del d.lgs. n. 36 del 2023.”;