PTPCT: nessuna sanzione per il mancato aggiornamento.

Finalmente un argine solido e concreto alle intemperanze che da anni caratterizzano l’Anac, responsabile sicuramente di un atteggiamento inquisitorio e punitivo nei confronti delle amministrazioni oltre ogni ragionevole misura e obiettivo delle norme.

L’ordinanza della Cassazione, Sezione II, 10.10.2023, n. 28344 mette una buona volta a nudo l’operato spesso assai discutibile dell’Autorità, volto troppo spesso a scandagliare, anzi passare al microscopio, meri adempimenti formali, producendo continuamente sanzioni nei confronti degli enti, colpendo nella sostanza chi la corruzione la subisce e non i corruttori. Come dimostra, del resto, il complessivo risultato della normativa anticorruzione e dell’azione dell’Anac, praticamente mai in grado di prevenire fenomeni corruttivi e, soprattutto, di sanzionare adeguatamente chi la corruzione la ponga in essere e non chi sia chiamato ad armare le armi spuntate per contrastarla.

La vicenda trattata è la solita, troppo spesso capitata a tante amministrazioni, specie locali: l’applicazione da parte dell’Anac della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014 (la norma istitutiva dell’Anac, frutto di una stagione governativa e normativa a dir poco disastrosa) cagionata dal mancato aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Questa volta, il comune si è difeso ed ha portato la questione in primo e secondo grado, ove ha avuto ragione alle proprie opposizioni al provvedimento dell’Anac.

A conferma che l’Autorità ha idee piuttosto criticabili sui destinatari della normativa anticorruzione e che intende il proprio operato in termini inquisitori se non persecutori, l’Anac ha ulteriormente insistito sulle proprie posizioni, presentando ricorso in Cassazione avverso i provvedimenti dei giudici territoriali: un dispendio di energie, tempo e denaro davvero meritevole di fini molto migliori, che meriterebbe un intervento valutativo anche di genere erariale.

All’Anac è andata male: la Cassazione le ha assestato un colpo apprezzabile, quanto non certo indifferente.

Gli ermellini hanno dichiarato totalmente infondato il ricorso opposto dall’authority, in forza della considerazione espressa dai giudici territoriali che mancata adozione del ptpct, da un lato, e mancato aggiornamento del ptpct dall’altro, “siano condotte diverse, di distinta gravità, e che la norma sanzionatoria colpisca la prima ma non anche la seconda”.

L’Anac, sanzionando a piene mani il mancato aggiornamento dei piani ha violato “il principio di tipicità e tassatività degli illeciti amministrativi dettato dall’art. 1, comma 2, I. n. 689 del 1981, il quale stabilisce che ” Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati””.

La Cassazione evidenzia che la disposizione dell’articolo 19, comma 5, lettera b), del d.l. 90/2014 “delinea la condotta sanzionata in modo specifico nella mancata adozione dei piani in essa menzionati”. Tale norma fa riferimento ad una condotta precisa, descritta “in modo netto, preciso e puntuale” tale da considerarsi decisiva ai fini della soluzione della questione “e non permette, rispetto ad essa, di sollevare dubbi o incertezze in ordine all’applicazione, nel caso di specie, dei principi di tassatività e determinatezza degli illeciti amministrativi. L‘interpretazione letterale della norma è univoca e porta a ritenere che essa sanzioni la condotta omissiva, il ” caso”, come essa si esprime, della mancata adozione dei piani e che non contenga alcun riferimento ad altre condotte ipotizzabili in relazione all’inadempimento di altri obblighi che la legge in materia di anticorruzione pone a carico degli enti pubblici”.

Insomma, come avrebbe dovuto sempre apparire ovvio e scontato, una cosa è l’assoluta mancanza dell’adozione del piano, che presuppone per altro un rilevante disinteresse della PA per qualsiasi azione anticorruzione; altra cosa è il mancato aggiornamento.

L’Anac da troppo tempo, da sempre, insiste su aspetti assolutamente formali e adempimentali, come la continua sottolineatura della “analisi del contesto”, pretendendo continui e costanti interventi su una pianificazione per altro pluriennale e oltretutto da cucire addosso ad ogni specifica realtà. Al di là del merito e della qualità dei piani, è evidente che il “contesto” di riferimento non si presta a mutare annualmente, ma nel medio lungo periodo; inoltre se l’ente, assumendosi la responsabilità operativa, ritiene che il piano prodotto resti adeguato alla situazione di fatto esistente, non evolutasi rispetto all’iniziale analisi, non ha ragione alcuna – se non di natura biecamente burocratica – di attivare la procedura di aggiornamento, posto che l’Anac pretende per altro interventi annuali sui piani molto profondi ed ampi, come se vi fossero automatismi a condizionare la valutazione della situazione di fatto.

Una visione adempimentale e deterministica della normativa, ma anche una concezione dei poteri sanzionatori, eccedenti la logica, l’efficacia, la leale collaborazione tra enti, scaturenti in un contenzioso lungo anni, in spese ed in una “caccia” alle giunte ed ai segretari comunali, mentre i corrotti e i corruttori stanno alla finestra a guardare con un ghigno sotto i baffi.

Se si pensa a quanti sindaci, assessori, segretari comunali, hanno subito le azioni inquisitorie dell’Anac per la questione del mancato aggiornamento dei piani, si resta certamente colpiti poco favorevolmente dall’atteggiamento dell’autorità e dall’utilità delle azioni da questa intraprese sul punto.

La decisione della Cassazione giunge opportuna: si auspica contribuisca a far sì che l’Anac ripensi profondamente il proprio modo di intendere la normativa e di agire.

Fonte: Asmel