Contabilità ACCRUAL – D.L. n. 113 del 9 Agosto 2024

Dopo il raggiungimento della milestone M1C1- 108 (riforma 1.15 del PNRR) tutte le amministrazioni pubbliche rientranti nell’ambito di applicazione della riforma dovranno concorrere al raggiungimento del target M1C1-117 del Pnrr (che prevede il completamento del ciclo di formazione di base sui principi e le regole del sistema contabile entro il primo trimestre 2026) e del target M1C1-118 (elaborazione degli schemi di bilancio accrual, con riferimento all’esercizio 2025, da parte di un numero di amministrazioni che coprano almeno il 90% della spesa pubblica primaria).

Con il Dl 9 agosto 2024 n. 113, articolo 10, commi da 3 a 12, vengono delineate le regole della sperimentazione per l’adozione di un sistema contabile economico-patrimoniale unico basato sul principio della competenza economica Accrual.

Tra le amministrazioni pubbliche che per l’esercizio 2025 sono tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio base Accrual ci sono le Regioni, le Province autonome, le Province, le Città metropolitane e i Comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024; con determina del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, verrà definito l’elenco dettagliato delle amministrazioni individuate che sarà pubblicato nel sito web dedicato alla Riforma 1.15 del PNRR.

Sono escluse dagli adempimenti di cui alla fase pilota le società, gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale (in ragione del loro grado di autonomia) e gli enti indicati, in via residuale, alla lettera m) del comma 1, se di limitate dimensioni; le dimensioni sono individuate in base a due parametri analoghi a quelli utilizzati dal codice civile per individuare le società che redigono un bilancio di esercizio semplificato (numero dipendenti inferiore a 50 e volume entrate inferiore a 8,8 milioni di euro annui). Lo stesso comma esclude dai medesimi adempimenti: a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; b) gli istituti di alta formazione artistica, coreutica e musicale (AFAM); c) i musei, le soprintendenze e gli istituti autonomi della cultura che, nell’elenco Istat, sono considerati come unità locali, rispettivamente, del Ministero dell’istruzione e del merito, del Ministero della cultura e del Ministero dell’università e della ricerca. Sono, altresì, escluse le amministrazioni assoggettate a procedure di liquidazione.