COVID – Dati definitivi per rideterminazione ristori di spesa
rideterminazione dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 – dati definitivi
Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 giugno 2024, previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale dell’8 febbraio 2024, concernente la rideterminazione dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 – dati definitivi.
I dati definitivi delle risorse da restituire relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 sono indicati, per ciascun ente, nella Tabella di cui all’Allegato A per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e nella Tabella di cui all’Allegato B per le province e città metropolitane, del decreto del 19 giugno 2024. Si precisa che dalle Tabelle sono esclusi gli importi dei singoli ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 uguali o inferiori a 100 euro che, pertanto, non devono essere restituiti.
Le Tabelle con i dati definitivi sostituiscono integralmente le Tabelle di cui ai rispettivi Allegati E ed F del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 febbraio 2024.
Le risorse COVID complessive di cui al decreto interministeriale dell’8 febbraio 2024 risultanti in eccesso e da restituire da parte di ciascun ente, al netto dell’eventuale deficit finale, sono conseguentemente riepilogate nella Tabella di cui all’Allegato C per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e nella Tabella di cui all’Allegato D per le province e città metropolitane del decreto del 19 giugno 2024.
I dati riepilogativi definitivi di cui alle citate Tabelle Allegati C e D tengono conto:
a) delle risultanze del conguaglio finale delle Tabelle di cui all’Allegato C per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e di cui all’Allegato D per le province e città metropolitane, del decreto interministeriale dell’8 febbraio 2024,
b) delle istanze pervenute dagli enti locali per segnalazioni di errori,
c) delle risorse da restituire relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, riportate nelle Tabelle con i dati definitivi di cui agli Allegati sopracitati A e B del decreto del 19 giugno 2024.
In particolare, come meglio esplicitato al comma 1, dell’articolo 2, del decreto del 19 giugno 2024, le Tabelle riepilogative di cui agli Allegati C e D riportano, fra le altre, alla colonna:
– “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Totale”: la somma algebrica delle colonne “Deficit finale”, “Surplus finale” e “Ristori non utilizzati al 31.12.2022” per gli enti risultanti in eccedenza complessiva di risorse, con esclusione degli importi uguali o inferiori a 100 euro;
– “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Quota annuale 2024-2027”: i dati annuali di cui alla colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Totale”, per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027;
– “Importo da erogare all’Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 – Totale”: la somma algebrica delle colonne “Deficit finale” e “Ristori non utilizzati al 31.12.2022” per gli enti risultanti in deficit complessivo di risorse, con esclusione degli importi uguali o inferiori a 100 euro;
– “Importo da erogare all’Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 – Quota annuale 2024-2027”: i dati annuali di cui alla colonna “Importo da erogare all’Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 – Totale”, per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.
Per gli enti risultanti in eccedenza complessiva di risorse di cui alle citate colonne “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Totale” e “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Quota annuale 2024-2027”, le modalità per la restituzione delle risorse medesime sono indicate nel decreto del 19 giugno 2024:
– per i comuni, nel comma 2 dell’articolo 2 (trattenuta in quote costanti negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, effettuata dal Ministero dell’interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale);
– per le province e le città metropolitane, nel comma 3 dell’articolo 2 (trattenuta in quote costanti negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, effettuata dal Ministero dell’interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane);
– per le unioni di comuni e le comunità montane, nel comma 4 dell’articolo 2 (versamento in quote costanti negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno).
Per gli enti locali con deficit complessivo di risorse (colonna “Importo da erogare all’Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 – Totale”), come previsto dal comma 6 dell’articolo 2 del decreto del 19 giugno 2024, le somme saranno erogate dal Ministero dell’interno in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 (colonna “Importo da erogare all’Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 – Quota annuale 2024-2027”) a valere delle risorse del fondo istituito dall’articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
