Obiettivi di servizio e modalita’ di monitoraggio e rendicontazione delle risorse … SOSE 2022
Gli obiettivi di servizio di ciascun comune per l’anno 2022, sulla base della nota metodologica «Obiettivi di servizio e modalita’ di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle RSO – Anno 2022, in base al comma 792 dell’art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020» approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (di seguito «CTFS») del 5 luglio 2022, che fa parte integrante del presente decreto, sono stabiliti in base al valore del fabbisogno standard monetario per la funzione sociale di ogni ente.
I comuni sono tenuti a destinare, nel 2022, una spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, almeno pari al fabbisogno standard monetario approvato dalla CTFS e riportato nell’allegato alla nota tecnica, nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate per la funzione sociale e riportate nel medesimo allegato.

Tutti gli enti sono sottoposti a monitoraggio e riportano nelle relative schede di cui al comma 2 i servizi offerti in termini di utenti serviti per le diverse tipologie di servizio.
Gli enti con una spesa inferiore al fabbisogno standard monetario indicano anche il livello di spesa aggiuntivo e il relativo incremento dei servizi sociali offerti sulla base delle diverse opzioni indicate nelle schede di monitoraggio e riassunte nel paragrafo «Quadro 3) Obiettivi di servizio – Rendicontazione risorse aggiuntive» della nota tecnica allegata al presente provvedimento. 2.
Le schede di monitoraggio, corredate dalle istruzioni alla compilazione, sono pubblicate, entro il 31 luglio 2022, a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard in conformita’ con le disposizioni di cui al presente decreto, unitamente ad un sistema telematico assistito con precompilazione delle informazioni di cui all’allegato alla nota tecnica. 3.
Il raggiungimento dell’obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio di cui al comma 2, integrate dalla relazione ivi prevista, da allegare al rendiconto annuale dell’ente e da trasmettere a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2023, in modalita’ esclusivamente telematica.
Accesso al portale: https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/opencivitas
Il raggiungimento dell’obiettivo di servizio e’ certificato dal singolo comune e puo’ essere assolto attraverso l’intervento diretto dell’ente stesso o attraverso il trasferimento di maggiori risorse all’ambito territoriale sociale di appartenenza o ad altra forma associata, sotto forma di assegnazione vincolata al potenziamento dei servizi sociali dell’ambito di appartenenza. 4.
In caso di accertato mancato raggiungimento, in tutto o in parte, degli obiettivi di servizio assegnati, ovvero in assenza della comunicazione di cui al comma 3, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e previa intesa in Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono individuati i comuni e le somme da recuperare a valere sul Fondo di solidarieta’ comunale attribuito ai medesimi comuni per l’anno seguente a quello di riferimento o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita’ di cui ai commi 128 e 129, dell’articolo, 1 della legge n. 228, del 2012.